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Statuto-Articles


Capo I
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE


Art. 1

La Reale Società Canottieri Bucintoro, fondata il 1° ottobre 1882 a Venezia, è retta dal presente Statuto ed ha sede a Venezia.
E’ facoltà dell’Assemblea Ordinaria di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.
La durata della Società è illimitata.


Art. 2

La Società è assolutamente apolitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro ed ha l’obbligo di reinvestire eventuali utili per il perseguimento dello scopo istituzionale.
Scopo della società è quello di promuovere lo sviluppo e l’incremento degli sports della voga e della vela in tutte le loro forme ed ogni altra attività sportiva a carattere agonistico e ricreativo, al fine di infondere amore per la vita marinara e per la natura, di curare l’educazione fisica e morale dei giovani nello spirito delle più nobili tradizioni veneziane. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:
a) promuovere ed organizzare anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;
b) partecipare con i propri iscritti a regate di canottaggio, di canoa e regate veliche, manifestazioni ed altre iniziative culturali e sportive legate al mare;
c) organizzare corsi e scuole di voga e vela per l’avviamento alla pratica di tali sports e per la specializzazione agonistica, rivolti praticanti , diportisti, tecnici, giudici, istruttori; d) promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto all promozione ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine della società e dei suoi scopi;
e) fornire imbarcazioni, attrezzature e gestire la sede ed i cantieri sociali in maniera da consentire sociali in maniera da consentire il miglior benessere dei soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per l’attività sportiva che per il tempo libero (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, assistenza) compatibilmente con le normative che regolamentano l’aerea di pertinenza della Società;
f) stabilire accordi e convenzioni con altre Associazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
g) fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;
h) ospitare terzi non soci in occasione di manifestazioni remiere e veliche;
i) fornire ai Soci pubblicazioni, indumenti sociali, eventualmente ormeggio e servizi connessi;
l) organizzare gite e viaggi, regate sociali ed ogni altra iniziativa atta a mantenere vive le antiche tradizioni remiere e marinare veneziane.


Art. 3

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460, la Società dovrà conformarsi ed osservare le regole e i principi in esso contenuti.


Art. 4

La società aderisce alle Federazioni Sportive Nazionali che coordinano l’attività degli sports nautici praticati e degli sports che vedono impegnati i propri associati e ne accetta gli statuti. Elettivamente essa aderisce alla F.I.C. - Federazione italiana canottaggio, F.I.C.K. - Federazione italiana canoa kayak, F.I.V. – Federazione italiana vela, F.I.S.F. – Federazione sedile fisso.


Art. 5

La Società non risponde in alcun caso dei danni che potessero derivare a persone o cose per fatti attinenti all’attività sociale, tanto per quelli che potessero verificarsi durante le gare, quanto per quelli che potessero verificarsi prima o dopo o completamente al di fuori di esse. All’atto dell’iscrizione il socio, o se minore che esercita la patria potestà, firmeranno per espressa accettazione di tale condizione.


Art. 6

La Bandiera della Società ha la forma ed i colori del Vessillo di S. Marco e porta nel campo rosso un Bucintoro. Essa è affidata al Consiglio Direttivo della Società, che nomina tra i soci un Alfiere ed un Supplente. Le uscite della Bandiera dovranno essere sempre autorizzate dal Consiglio Direttivo.



Capo II
SOCIETA’ e SOCI


Art. 7

I Soci, in numero illimitato e di entrambi i sessi, compongono la Società e sono divisi nelle seguenti categorie: a) Soci Onorari b) Soci Benemeriti c) Soci Ordinari d) Soci Allievi e) Soci Atleti f) Soci Sostenitori g) Soci Vitalizi.

a) Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone o gli enti che, per alte benemerenze nel campo dello sport ed in altri settori della vita pubblica possono con il loro nome dare lustro e prestigio alla Società. Essi vengono proclamati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
b) Soci Benemeriti: sono Soci Benemeriti le persone che, per speciali benemerenze verso la Società e lo sport veneziano, vengono proclamati tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
c) Soci Ordinari: sono Soci Ordinari, e come tali affiliati alle federazioni di competenza, tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età. Per l’associazione di più componenti lo stesso nucleo familiare il Consiglio Direttivo potrà stabilire particolari provvidenze da sottoporre alla Assemblea dei Soci.
d) Soci Allievi: sono Soci Allievi, e come tali affiliati alle Federazioni di competenza, i giovani che non abbiano raggiunto la maggiore età. Essi non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle Assemblee dei Soci. e) Soci Atleti: sono Soci Atleti coloro che, nelle varie discipline, praticano l’attività agonistica, rappresentando ufficialmente la Società sui campi di regata. Tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili dei singoli settori e allo stesso modo viene revocata. Le coppe ed i premi in genere conquistati nelle manifestazioni sportive sono di esclusiva pertinenza della Società, salvo che non sia espressamente precisato dal bando di gara che gli stessi premi vadano agli atleti. f) Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori le persone o gli Enti che intendono sostenere le attività del sodalizio per il raggiungimento degli obiettivi sociali. g) Soci Vitalizi: i Soci vitalizi nominati a tutt’oggi restano tali fino ad estinzione; nessuna ulteriore nomina potrà essere effettuata per questa particolare categoria. E’ espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, fatta eccezione per gli ospiti, secondo quanto previsto più dettagliatamente nel regolamento;


Art. 8

La qualifica di socio cessa per:
1) Dimissioni 2) Morosità 3) Espulsione 4) Radiazione

1) Dimissioni: esse possono essere rassegnate dopo un periodo minimo di un anno dalla data di iscrizione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno con tre mesi di anticipo sulla data di decorrenza. Per i soci Allievi le dimissioni dovranno essere rassegnate, per conto del Socio, da parte di chi esercita la patria potestà nei modi e nei termini di cui sopra. L’impegno a rimanere soci per almeno un anno dovrà essere sottoscritto all’atto della domanda di iscrizione.
2) Morosità: fermo restando che le quote stabilite dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo sono da intendersi annuali, riscuotibili in rate bimestrali, il socio cessa di far parte della Società decorso il termine di mesi sei dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo a regolarizzare le quote sociali, le quali comunque dovranno essere pagate sono alla data della diffida. L’elenco dei Soci cessati per morosità dovrà essere esposto agli albi sociali per almeno mesi uno dalla data del provvedimento.
3) Espulsione: il Socio può essere radiato per atti di indisciplina o per altri gravi motivi. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Il Socio espulso, decorso almeno un anno dalla data del provvedimento nei suoi riguardi, può essere riammesso, a sua domanda, nella Società.
4) Radiazione: il Socio può essere radiato per atti di indisciplina o per altri gravi motivi. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale decisone dovrà essere ratificata dal Collegio dei Probiviri. Il Socio radiato non potrà essere in nessun caso riammesso nella Società. Non è prevista la trasmissibilità delle quote a qualsiasi titolo versate.


Capo III

ORGANI della SOCIETA’


Art. 9

La richiesta di ammissione a Socio è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla segreteria, firmata dal richiedente e, se minore, anche da che esercita la patria potestà, e sottoscritta da almeno due Soci ordinari in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta l’aspirante Socio dichiara:
a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento;
b) di non aver riportato condanne per delitto doloso;
c) di non aver in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva;
d) di impegnarsi a rimanere Soci per almeno un anno.

Il Consiglio direttivo decide sull’ammissione del candidato a Socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e le deliberazioni in proposito dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
In caso di accettazione della domanda il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la tassa di iscrizione, e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Il Consiglio Direttivo potrà consentire la esazione, al fine di facilitare l’ingresso di giovani soci, in due o più rate. Le quote versate sono definitivamente acquisite dalla Società ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.


Art. 10

Sono Organi della Società:
- l’Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.


ASSEMBLEE


Art. 11

L’Assemblea dei Soci rappresenta il supremo Organo della Società. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. All’Assemblea spettano tutti i poteri deliberativi.


Art. 12

L’Assemblea Ordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, per deliberare sui seguenti argomenti:
a) relazione morale e sportiva del Presidente;
b) bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
c) bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
c) ammontare annuo della quota sociale e della tassa d’iscrizione;
d) proclamazione dei Soci Onorari e Benemeriti;
e) determinazione del numero dei Consiglieri per il quadriennio;
f) elezione, nell’anno di scadenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
g) argomenti proposti da almeno dieci Soci nei termini di convocazione dell’Assemblea.


Art. 13

L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando occorra procedere alla modificaa dello Statuto e nel caso di scioglimento della Società di cui all’art. 25.


Art. 14

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, potrà essere convocata qualora:
a) il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
b) ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il quindici per cento dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta scritta e motivata;


Art. 15

L’avviso di convocazione dell’Assemblea , completo dell’ordine del giorno e dell’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, dovrà essere affisso all’albo almeno quindici giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo dovrà curare che tutti i Soci siano avvisati a mezzo lettera circolare o con altri mezzi idonei almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza. Tutti i documenti che verranno presentati all’Assemblea per l’approvazione dovranno essere tenuti in Segreteria a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata e contemporaneamente essere affissi all’albo sociale.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nei cinque giorni precedenti l’Assemblea, dovranno tenersi a disposizione dei Soci per chiarimenti inerenti gli argomenti all’ordine del giorno.


Art. 16

Hanno diritto di partecipare alla Assemblea tutti i Soci della Società.
Non hanno diritto al voto i Soci minorenni ed i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti: essa non potrà essere convocata se non trascorsa almeno un’ora dopo l’orario stabilito per la prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la meta più uno degli aventi diritto al voto dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto dei presenti.


Art. 17

L’Assemblea dovrà essere preceduta dal controllo dei poteri effettuato dal Consigliere Segretario e da altri due Consiglieri.
Preliminarmente l’Assemblea dovrà procedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di due Scrutatori.
Il presidente eletto dovrà:
a) controllare la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, assicurandosi che le norme statutarie siano state rispettate; in caso di inadempimento, sentiti gli Organi sociali, procederà ad una nuova convocazione;
b) dirigere le discussioni;
c) regolare e controllare le votazioni; d) firmare unitamente al Segretario dell’Assemblea ed agli Scrutatori il verbale dell’Assemblea.


PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di membri non inferiore a nove, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale e i suoi membri sono rieleggibili.
Del Consiglio Direttivo non possono far parte i Soci che non abbiano una anzianità associativa di almeno due anni solari alla data della Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, entro otto giorni dalla sua elezione, nomina a scrutinio segreto tra i suoi membri, con la maggioranza di almeno due terzi, il Presidente.
Il Presidente assume il titolo di “Presidente della Reale Società Canottieri Bucintoro” e ne diviene il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio. Per assicurare continuità all’azione della Società, nel Consiglio Direttivo siederà di diritto, se non eletto, l’ex Presidente, con voto consultivo e con la qualifica di Past President.
Il voto del Presidente, in caso di parità in sede di votazione, è determinante.
Il Consiglio Direttivo dovrà designare nel suo seno:
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Direttore Tecnico sportivo
è facoltà del Consiglio Direttivo di procedere ad altre nomine il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell’ambito del Consiglio stesso.
Gli incarichi e le Commissioni mantengono in ogni caso ruolo consultivo od esecutivo, restando al consiglio Direttivo di deliberazione.
I Consiglieri che, senza valida giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.
Spetta ala Consiglio accettare o respingere le dimissioni dei Consiglieri o sanzionarne la decadenza a norma del comma precedente.
In caso di vacanza di posti in Consiglio Direttivo, subentreranno di diritto i Soci non eletti che abbiano conseguito almeno il cinquanta per cento dei voti dell’ultimo eletto.
In caso di parità dei voti sarà a titolo preferenziale l’anzianità associativa in caso di ulteriore parità sarà a titolo preferenziale l’anzianità d’età. Qualora, nel corso del mandato si addivenga alla sostituzione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio è tenuto a dimettersi e ad convocare l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nell’interesse della Società ha la facoltà di cooptare fino a due membri, anche se non soci, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato e non avranno diritto di voto.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo dall’incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la surroga da parte dei non eletti come più sopra richiamato.
Nel caso tale integrazione non sia possibile, si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà anche la elezione dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissione o impedimento definitiva anche non contemporanee nell’arco del quadriennio della maggioranza dei suoi componenti eletti, anche se integrato a norma dei precedenti commi.


Art. 19

Il Presidente dovrà convocare il Consiglio almeno una volta al mese.
Gli avvisi di convocazione, da inviarsi per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, dovranno contenere, l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione.
Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere esposta all’albo sociale.
Nei casi urgenti potrà ritenersi valida anche la convocazione verbale del Presidente. Saranno ugualmente valide le riunioni, anche se formalmente non convocare, in cui siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori. Dei Conti.


Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della Società, attua il programma di massima approvato dall’Assemblea, nel rispetto del Bilancio preventivo, predispone il Regolamento nel rispetto dello Statuto per il buon funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per utti i Soci. Il Consiglio Direttivo non può effettuare trasferimenti da capitolo a capitolo del Bilancio preventivo.
Il Consiglio può assumere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli impegni finanziari, non compresi nel Bilancio preventivo che si rendessero necessari al buon funzionamento della Società, nel limite del venticinque per cento del totale delle entrate del Bilancio preventivo. In tali casi le delibere dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti di Consiglieri.
Qualora si rendesse necessario assumere obbligazioni eccedenti i limiti suddetti o eccedenti il periodo del mandato, il Consiglio è tenuto a convocare l’Assemblea.
Il Consiglio deve convocare l’Assemblea per:
- acquistare o vendere immobili o contrarre locazioni ultranovennali;
- costituire impegni o ipoteche o prestare fidejussioni;
- promuovere giudizi, fare compromessi o transazioni, accettare concordati, accettare eredità, legati o donazioni;
- destinare attrezzature o beni sociali a destinazione diverse da quelle istituzionale, salvi i casi di sostituzione di materiale.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composti di tre membri effettivi e di due supplenti, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- verifica la contailità e la cassa almeno ogni sei mesi;
- esamina i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- redige la relazione annuale da presentare in Assemblea.
I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri in materia finanziaria.


Art. 23

Il collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere le controversie tra Soci e fra Soci e Società.


CAPO IV


AMMINISTRAZIONE


Art. 25

L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo che, corredati dalla relazione die Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di marzo.
Il patrimonio sociale, costituito dai beni immobili e mobili pervenuti in proprietà alla Società, sarà sempre esposto in bilancio per un valore simbolico e costituirà fondo di riserva.
Di tale patrimonio dovrà essere allegato al rendiconto aggiornato inventario.
Le rendite e le risorse della Società dovranno essere impiegate per la organizzazione e le attività istituzionali di cui ai commi precedenti.
E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge:
Le norme esecutive, concernenti la tenuta dei libri contabili, la compilazione del bilancio (eccetera), saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.


CAPO V


SCIOGLIMENTO


Art. 26

Lo scioglimento della Società e la messa in liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, sia in Assemblea, sia con voto critto per referendum.
In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


CAPO VI


INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Art. 27

In casi di controversia sull’interpretazione dello Statuto tra il Consiglio Direttivo ed un Socio, sarà valida l’interpretazione del Consiglio Direttivo.
Il socio potrà tuttavia appellarsi al Collegio dei Probiviri, che deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo quelle inderogabilmente previste dalla Legge, ed inappellabilmente.
E’ fatto espresso divieto di ricorrere per tali controversie all’Autorità Giuduziaria, a pena di immediata radiazione.


Art. 28

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate dal Regolamento contenente altresì le disposizioni per il funzionamento della Società.