REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Il carattere apolitico ed aconfessionale della Reale Società Canottieri Bucintoro va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi confessione e tendenza politica ma che l’Associazione non svolge attività politica o confessionale, ne è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranea allo Statuto o tantomeno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o confessionale o comunque ad esse affiliate. Nello spirito delle finalità statutarie ogni Socio si deve adoperare per stimolare una vita associativa volta ad incoraggiare iniziative promozionali di interesse sportivo, culturale, tecnico e marinaro con particolare riferimento alle tradizioni marinare veneziane. Dovrà altresì essere promossa la partecipazione sociale alla elaborazione e alla soluzione dei problemi marinari locali ed in particolare quelli relativi alla tutela dell’ambiente marino e al mantenimento delle caratteristiche ambientali lagunari. Nello svolgimento delle loro attività i Soci devono sempre avere un comportamento corretto ed in linea con i principi etici enunciati nello Statuto. Essi sono responsabili del comportamento di eventuali ospiti che utilizzano le strutture sociali. I Soci sono tenuti, al lato dell’iscrizione, ad assumere impegno di permanenza nella Società per il periodo minimo di un anno. Tale impegno andrà esplicitamente accettato dal Socio o da chi esercita la patria podestà se lo stesso è minore. Il Socio è tenuto a dimostrare la regolare appartenenza alla Società esibendo ad ogni richiesta del personale addetto la tessera sociale.

Art. 2 Quote sociali. La quota di iscrizione va corrisposta al momento della iscrizione medesima. All’atto della prima iscrizione al neosocio viene conferita una divisa estiva. La quota associativa annua va corrisposta entro il primo bimestre dell’anno di riferimento. La quota di iscrizione e la quota associativa annua sono deliberate dall’Assemblea dei Soci e sono indicate nell’allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 3 L’accesso ai cantieri della Reale Società Canottieri Bucintoro è riservato ai Soci in regola con le disposizioni statutarie e con il pagamento delle quote associative e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari. Per fini promozionali l’accesso è altresì consentito a non Soci nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. All’interno dei cantieri, degli spogliatoi, dei servizi, della segreteria, comunque in qualsiasi spazio sociale interno, è assolutamente vietato fumare.

Art. 4 La Società provvede ad assegnare, in base alla disponibilità, l’uso di uno stipetto. Nel caso di prolungato inutilizzo la Società, decorsi 30 giorni dalla data di avviso si riserva il diritto di revocarne l’assegnazione e di procedere allo sgombero forzato del contenuto. Il materiale resterà tuttavia a disposizione del proprietario per un ulteriore periodo di mesi sei. Trascorso tale termine si procederà alla eliminazione di quanto reperito. Non è consentito occupare o cambiare stipetto senza preventiva autorizzazione della Segreteria.

Art. 5 La Società non risponde degli indumenti o degli oggetti lasciati negli stipetti o negli spogliatoi. Eventuali oggetti di valore possono essere consegnati al personale addetto ai cantieri.

Art. 6 I Soci, nell’utilizzo delle imbarcazioni e nella permanenza nei cantieri si dovranno regolare in modo da consentirne la chiusura agli orari stabiliti. A tale fine il rientro delle imbarcazioni dovrà avvenire, di massima, mezz’ora prima dell’orario di chiusura dei cantieri.

Art. 7 Le imbarcazioni possono essere normalmente utilizzate per un periodo di tre ore; tale utilizzo potrà essere protratto ad un massimo di quattro ore, compatibilmente con le richieste di altri Soci e previa indicazione su registro delle uscite all’atto del varo dell’imbarcazione. Per utilizzi di maggior durata, sarà necessario tenere la preventiva autorizzazione del Direttore dei Cantieri, di un Consigliere o di un Presidente che apporranno la loro sigla sul registro delle uscite.

Art. 8 Non è consentito al Socio l’uso di paranchi, gru, macchine utensili, ecc. In particolare, tutte le manovre di varo e di alaggio sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale addetto ai cantieri.

Art. 9 Il Socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e ad esprimersi con maniere e termini corretti secondo la migliore tradizione della Società. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l’ordine più rigorosi nei cantieri e negli spogliatoi.

Art. 10 È fatto obbligo a tutti i Soci di indossare la divisa sociale nella utilizzazione di imbarcazioni. Essa si compone della maglia rossa con scritta “BUCINTORO” e corona in giallo oro da indossare sopra i pantaloni o gonna e calzoncini blu. Tuta sociale rossa e felpa blu con decoro rosso. Per la voga alla veneta, i calzoncini blu potranno essere sostituiti, in particolari occasioni da calzoni bianchi lunghi o gonna bianca. Ove la divisa sociale sia particolarmente in disordine od in condizioni non più accettabile il Direttore dei Cantieri o un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo potranno invitare il socio alla sostituzione degli indumenti sociali. Per il settore canottaggio è consentito indossare in sostituzione della tuta sociale, una calzamaglia blu sotto ai calzoni sociali. Non sono consentiti altri colori fatta eccezione per un corpetto bianco da indossarsi sotto la maglia sociale rossa. In ogni caso, l’equipaggio è tenuto ad uniformare il proprio abbigliamento in modo da corrispondere all’immagine e al prestigio della Società.

Art. 11 I Soci sono tenuti al pagamento dei danni dagli stessi arrecati alle imbarcazioni e ai materiali durante il periodo di utilizzo.

Art. 12 Sul registro delle uscite devono essere indicati gli eventuali danni arrecati alle imbarcazioni ed ai materiali e, brevemente, annotare le modalità del danneggiamento. Sul registro dei reclami vanno annotati reclami, suggerimenti, o altro, con la chiara indicazione del nome e cognome del Socio segnalante.

Art. 13 Le infrazioni al presente Regolamento, a seconda della loro gravità, potranno essere punite con: – richiamo – richiamo scritto – sospensione – radiazione – secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Art. 14 Nel comune interesse i Soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento, collaborando

col Consiglio Direttivo, cui spetta l’obbligo di far osservare le norme statutarie ed i regolamenti, mediante l’invio di suggerimenti e segnalazione scritte.

Art. 15 L’accettazione del presente Regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione alla Società.

DELL’UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI

Art. 16 Per poter usufruire del materiale sociale nautico, della palestra e delle attrezzature, i Soci dovranno essere in regola con il pagamento delle quote.

Art. 17 I Soci abilitati alla conduzione delle imbarcazioni potranno usare unicamente il materiale nautico messo a disposizione ed elencato nell’albo del cantiere.

Art. 18 I nuovi Soci hanno l’obbligo di farsi assistere nelle prime uscite dall’istruttore di settore o da un Socio di provata esperienza.

Art. 19 È fatto obbligo ai componenti l’equipaggio di annotare nel registro delle uscite: il nome dell’imbarcazione, il nominativo dei Soci componenti l’equipaggio, l’ora di uscita e il previsto rientro.

Art. 20 Come indicato nelle norme di carattere generale è fatto obbligo a tutti i componenti l’equipaggio di indossare la divisa sociale. Maglietta rossa con scritta “Bucintoro” e corona giallo oro e calzoncini blu. Per il settore canottaggio è consentito in sostituzione dei calzoni della tuta indossare una calzamaglia blu sotto i calzoncini blu.

Art. 21 È fatto obbligo ai componenti l’equipaggio di verificare sotto il diretto controllo del personale del cantiere e prima dell’uscita, il materiale nautico affidato, la regolarità dell’armo e delle dotazioni di bordo, segnalando eventuali carenze o danni.

Art. 22 Al rientro in cantiere, l’equipaggio avrà cura di lavare accuratamente con acqua dolce e all’esterno del cantiere, il materiale nautico, asciugandolo e riconsegnandolo al personale addetto per le operazioni di sistemazione.

Art. 23 È assolutamente vietato variare la dotazione di bordo o modificare la sistemazione dell’imbarcazione, salvo gli opportuni interventi di adattamento per le imbarcazioni da canottaggio, con preventiva autorizzazione del personale di cantiere.

Art. 24 Gli equipaggi sono tenuti a scendere a terra con la divisa sociale ed in ordine ed a mantenere comportamento corretto e disciplinato e dignitoso in ogni occasione.

Art. 25 È vietato lasciare l’imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti.

Art. 26 Tutti i danni arrecati all’imbarcazione e al materiale affidato costatati al rientro saranno addebitati all’equipaggio che, per ultimo, ha usufruito del materiale. Nessuna contestazione verrà effettuata quando l’imbarcazione sia condotta da istruttori o allenatori ufficiali.

Art. 27 I Soci devono regolare le loro uscite e la loro permanenza in cantiere secondo la chiusura degli impianti agli orari stabiliti. È fatto obbligo di rientro trenta minuti dell’orario di chiusura. Nei confronti dei ritardatari che non abbiano valida giustificazione verranno assunti provvedimenti disciplinari ed addebitate le retribuzioni straordinarie dovute al personale addetto ai cantieri.

SETTORE CANOTTAGGIO

Art. 28 Nelle operazioni di imbarco e sbarco dalle imbarcazioni i vogatori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’addetto al cantiere.

Art. 29 In caso di bassa marea è assolutamente vietato percorrere itinerari sopra barena e comunque al di fuori delle bricole di segnalazione dei canali.

Art. 30 Non è consentito percorrere i canali interni della città fatta eccezione per il Canal Grande e del Rio di San Giobbe (o di Cannaregio).

Art. 31 La formazione degli equipaggi e la movimentazione delle imbarcazioni agonistiche sono demandati al Consigliere addetto al settore o all’allenatore, previo accordo con il Direttore di Cantiere.

Art. 32 Il personale di cantiere segue le indicazioni della Direzione dei Cantieri sentito il parere dell’istruttore di settore, in merito all’affidamento ai nuovi Soci delle imbarcazioni.

Art. 33 Al rientro in cantiere il materiale nautico dovrà essere lavato con la massima cura in acqua dolce e asciugato. Particolare attenzione è dovuta al prosciugamento dello scafo nelle parti pontate attraverso i fori di ispezione delle paratie di prua e poppa e di tappi di chiusura di coperta.

SETTORE CANOA KAYAK

Art. 34 Il parco imbarcazioni per la pratica della canoa comprende scafi di tipo turistico fluviale e canoe di tipo olimpico. Nessuna limitazione è posta all’utilizzo delle imbarcazioni di tipo turistico fluviale. Le imbarcazioni propedeutiche o di tipo olimpionico sono riservate all’utilizzo della squadra allievi ed agonistica su indicazione del Consigliere di settore o dell’allenatore. Eventuali utilizzi delle stesse da parte di Soci vanno preventivamente autorizzate.

Art. 35 Per la pratica amatoriale devono essere autorizzate esclusivamente le pagaie all’uopo predisposte.

Art. 36 I Soci allievi nell’utilizzo delle imbarcazioni devono sempre indossare il giubbetto salvagente.

Art. 37 Prima dell’utilizzo delle imbarcazioni i Soci dovranno accertarsi che sulle stesse siano sistemati i sacchi di galleggiamento (minimo un sacco).

Art. 38 Al fine di evitare inutili rischi, durante il periodo invernale, è consigliabile l’uscita in coppia evitando di inoltrarsi in laguna aperta. Quanto sopra per consentire un agevole soccorso in caso di rovesciamento.

Art. 39 Al rientro anche le canoe sia in plastica che in legno devono essere lavate all’interno e all’esterno con acqua dolce ed accuratamente asciugate. Analogo trattamento deve essere riservato alle pagaie.

SETTORE VOGA VENETA

Art. 40 Tutte le imbarcazioni per la voga alla veneta sono dotate di propri remi, forcole, paiolato e pedane. È pertanto escluso nel modo più assoluto la variazione della dotazione di bordo salvo il caso di utilizzo di materiali di proprietà del Socio. Al rientro, peraltro, l’imbarcazione dovrà essere riportata alla dotazione originaria.

Art. 41 È assolutamente vietato usufruire delle imbarcazioni sociali per scopi diversi dalla pratica della voga. In particolare non è ammesso il trasporto privato di cose o di persone estranee.

Art. 42 Tutte le operazioni di alaggio e varo sono eseguite esclusivamente dal personale addetto ed adibito alla manovra. In particolare paranchi e gru sono esclusi dall’uso da parte del Socio.

Art. 43 Nel comune interesse e per il mantenimento dell’integrità del materiale i Soci sono tenuti all’ormeggio in zone adatte ed a proteggere le fiancate con appositi parabordi.

Art. 44 Si raccomanda la massima cautela nell’uso di zeppe (penole) per il fissaggio delle forcole che dovranno essere adeguatamente ingrassate. È esclusa nel modo più assoluto la chiodatura delle pedane.

Art. 45 Al rientro in cantiere l’equipaggio provvederà, oltre alle normali operazioni di lavaggio con acqua dolce, all’asciugatura della sentina ed al sollevamento del paiolato.

Art. 46 Remi e forcole di pertinenza dell’imbarcazione dovranno essere sempre sistemati con cura all’interno della stessa.

SETTORE VELA

Art. 47 Le imbarcazioni sociali a vela sono attrezzate con tutta la dotazione necessaria per la navigazione sia a remi che a vela (remi, forcole, timone, ribolla, albero, vela, drizze, scotte, salvagente, ancora, sassola, ecc.).

Art. 48 La dotazione sopra indicata, dovrà di volta in volta essere controllata dal Socio prima dell’utilizzo dell’imbarcazione. Elenco della dotazione sarà presente in ogni imbarcazione.

Art. 49 La dotazione di bordo, per nessuna ragione, potrà essere spostata, sbarcata, variata.

Art. 50 Eventuali ammanchi nella dotazione di bordo contestati all’atto del rientro verranno addebitati all’ultimo Socio/i utilizzatore/i dell’imbarcazione.

Art. 51 Le imbarcazioni, al rientro, dovranno essere accuratamente lavate ed asciugate secondo la norma generale e la vela issata durante tali operazioni per la sua eventuale asciugatura.

Art. 52 La vela deve essere accuratamente piegata e fissata a boma e picco con gli appositi stroppi.

Art. 53 Per eventuali strappi o danneggiamenti alle vele si procederà in analogia a quanto è previsto per i danni alle imbarcazioni.

Art. 54 L’utilizzo delle imbarcazioni a vela è riservato ai Soci che abbiano superato l’esame di “timoniere” ed inseriti nell’elenco esposto all’albo dei cantieri.

UTILIZZO DI IMBARCAZIONI DI APPOGGIO

Art. 55 Le imbarcazioni sociali di appoggio – canguri, gommoni, ecc.- devono essere utilizzate per le necessità delle squadre agonistiche, per il settore protezione civile per le necessità operative dei cantieri.

Art. 56 La conduzione dei mezzi di appoggio è riservata a:

– personale addetto ai cantieri

– istruttori e allenatori

– Consiglieri

– Soci all’uopo autorizzati dal Direttore dei Cantiere secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 57 I mezzi di appoggio sono corredati di una cassetta con la indicazione “dotazioni di sicurezza” all’interno della quale sono sistemate le attrezzature previste per la navigazione (estintore, razzi, sassola, giubbetti salvagente) oltre ai materiali necessari per il funzionamento del motore (chiavi, candele, cacciavite, pinza, ecc.) e per il soccorso agli atleti durante gli allenamenti (coperta, indumenti di cambio).

Art. 58 Nella cassetta “dotazioni di sicurezza” sono pure custodite copie dei documenti del motore, assicurazione, tassa stazionamento, ecc. da esibire alle autorità di polizia in caso di richiesta.

Art. 59 All’atto dell’utilizzazione dei mezzi d’appoggio i conducenti dovranno accertarsi che vi sia carburante sufficiente per l’operazione da effettuare. Al rientro dovrà essere fatta segnalazione al personale dei cantieri della necessità di rifornimento del serbatoio di bordo.

Art. 60 Come tutte le altre imbarcazioni sociali, in caso di ormeggio si dovrà portare la massima cura nella scelta della zona adatta e nell’utilizzo di parabordi per salvaguardare le fiancate. I cavi di ormeggio presenti a bordo dovranno essere sempre lasciati in loco accuratamente avvolti.

Art. 61 Anche i mezzi di appoggio al rientro dovranno essere lavai con acqua dolce e asciugati.

DELL’UTILIZZO DELLA PALESTRA

Art. 62 L’uso della palestra e delle attrezzature nella stessa presenti è riservata esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 63 Il Socio è tenuto a mantenere in ordine i locali ed a rimettere a posto le attrezzature utilizzate.

Art. 64 La frequentazione della palestra è ammessa durate l’orario di funzionamento dei cantieri e durante i particolari orari in deroga autorizzati dal Consiglio Direttivo con la nomina di un responsabile per il suo funzionamento durante tale particolare orario.

Art. 65 La presenza in palestra ed il suo utilizzo devono essere segnalati, come per l’utilizzo delle imbarcazioni, mediante iscrizione nell’apposito registro singolarmente da parte di ogni Socio dell’ora di entrata e di uscita.

Art. 66 Analogamente a quanto previsto per il registro delle uscite, sul registro della palestra andranno annotai eventuali incidenti, rotture od altro da portare all’attenzione del Consigliere addetto o del Direttore dei Cantieri.

Art. 67 La palestra potrà essere utilizzata anche da Soci od atleti di altre associazioni sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con le necessità e le esigenze sociali.

Art. 68 Nel caso di utilizzi al di fuori degli orari di funzionamento dei cantieri, alla fine della seduta, il responsabile dovrà accertare che siano stati spenti l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento e che siano state accuratamente chiuse le porte d’accesso.

IMBARCAZIONE DI RAPPRESENTANZA “DODESONA”
REGOLAMENTO PER L’USO DELL’IMBARCAZIONE

Art. 69 La “Dodesona” è l’imbarcazione di rappresentanza della Società. Uscire con essa, costituisce privilegio e dovere verso la Società.

Art. 70 Le uscite della “Dodesona” sono autorizzate dal Consiglio Direttivo, che assegnerà l’imbarcazione agli equipaggi richiedenti, tenendo conto delle caratteristiche e della importanza delle manifestazioni e assicurando la maggiore rotazione tra i Soci.

Art. 71 Il Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno solare redige un calendario di uscite della “Dodesona” sulla base delle festività, regate e manifestazioni alle quali la Società dovrà partecipare. Il calendario potrà essere modificato durante il corso dell’anno, qualora si presenti la necessità o l’opportunità di partecipare a manifestazioni non note al momento della prima formulazione. Nello stesso calendario il Consiglio Direttivo indicherà le date entro le quali gli equipaggi interessati dovranno presentare domanda per l’uso dell’imbarcazione.

Art. 72 I Soci interessati all’uso della “Dodesona” devono formare l’equipaggio di dodici componenti e chiedere al Consiglio Direttivo l’assegnazione dell’imbarcazione per una, alcune, o tutte le uscite stabilite. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti dal calendario di cui all’art. 71 ed indicare i nomi dei Soci che ricopriranno il ruolo di poppa, sentina e provino. Le domande devono essere sottoscritte da tutti i membri dell’equipaggio.

Art. 73 Il Consiglio Direttivo assegnerà, a suo insindacabile giudizio, l’imbarcazione tenendo conto di quanto previsto all’art. 70 e valutando la capacità tecnica dei singoli membri dell’equipaggio e di questo nel suo insieme.

Art. 74 Qualora l’uso della imbarcazione venga richiesto per manifestazioni non previste dal calendario di cui all’art. 71, la domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Qualora non vengano tenute sedute in tempo utile, le uscite potranno essere autorizzate eccezionalmente dal Direttore dei Cantieri sentito il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 75 La presentazione della domanda per l’assegnazione dell’imbarcazione impegna i richiedenti alla partecipazione alle manifestazioni. Sono ammesse parziali sostituzioni dei membri dell’equipaggio purché motivate ed autorizzate dal Direttore dei Cantieri. L’assegnazione dell’imbarcazione per manifestazioni di carattere sportivo, impegna l’equipaggio assegnatario ad adeguato allenamento. A tal fine, quando necessario, l’imbarcazione sarà messa a disposizione nel periodo precedente la manifestazione, secondo gli orari e le modalità stabilite dal Direttore dei Cantieri.

Art. 76 Per ogni uscita deve essere designato un capo barca che risponderà della condotta dell’equipaggio e dell’uso del materiale. I membri dell’equipaggio devono munirsi di pantaloni bianchi lunghi, scarpe e calzini bianchi. La Società fornirà maglie sociali, i copricapi ed il giubbetto della tuta. Tutto il materiale dovrà essere sottoposto a lavatura e stiratura nella settimana successiva e riposto per le successive utilizzazioni. Per la partecipazione a manifestazioni non previste nel calendario annuale, il costo di lavatura e stiratura sono a carico dei componenti l’equipaggio.

Art. 77 La preparazione, pulizia, ormeggio e ricovero della “Dodesona” e delle attrezzature spettano all’equipaggio con la collaborazione del personale di cantiere.

Art. 78 Nel posto d’onore della “Dodesona” cioè in “polachetta” siederà il Presidente della Società. In caso di sua assenza o impedimento la Società sarà rappresentata dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano o da un membro del Consiglio Direttivo. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, nel posto d’onore potranno essere accolti ospiti che con la loro presenza diano lustro al Sodalizio.

Art. 79 In occasione di ormeggi o attracchi dell’imbarcazione dovrà essere posta la massima cura per la scelta del luogo più adatto e nella posa dei parabordi a riparo delle fiancate.

Art. 80 Ogni comportamento scorretto od infrazione al presente regolamento verranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

REGOLAMENTO DELLA REGATA DELLE BEFANE

Art. 81 La Regata de le Befane, prima competizione remiera dell’anno, si disputa il giorno 6 gennaio, ricorrenza dell’Epifania. La regata deve essere caratterizzata dallo spirito di giocosa competizione e di fraterno simpatico confronto tra Soci anziani che, fin dalla prima edizione, sono stati suoi elementi peculiari.

Art. 82 La regata si disputerà su mascarete sociali estratte a sorte, che non dovranno essere modificate in nessun modo nelle loro dotazioni sociali (remi e forcole).

Art. 83 Le imbarcazioni partecipanti non potranno essere più di cinque. In caso di iscrizioni superiori si procederà alla disputa di eliminatorie a cronometro secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. L’estrazione delle imbarcazioni verrà effettuata prima della regata e prima delle eventuali eliminatorie. Verrà anche stilata una graduatoria delle riserve.

Art. 84 I partecipanti dovranno essere Soci della Reale Società Canottieri Bucintoro con una anzianità associativa ininterrotta di almeno tre anni solari ed essere in regola con il pagamento delle quote associative sia come Socio ordinario. Essi non devono aver partecipato a regate comunali nel triennio precedente alla regata alla quale intendono partecipare.
Tutti devono essere obbligatoriamente abbigliati da “befana”.

Art. 85 I Soci partecipanti devono aver compiuto il 55° anno di età.

RICOVERO IMBARCAZIONI DI PROPRIETÀ

Art. 86 La Società, compatibilmente con lo spazio disponibile, concede ai propri Soci su richiesta, il ricovero di imbarcazioni di proprietà esclusivamente a remi.

Art. 87 Sono tassativamente esclusi i natanti a motore ancorché ausiliario.

Art. 88 La domanda di ricovero, contenente i dati dell’imbarcazione (tipo, nome, lunghezza fuori tutto, larghezza fuori tutto, armo, accessori ecc.) è sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo.

Art. 89 Le imbarcazioni devono presentare caratteristiche tali da renderle compatibili con le tradizioni della Società.

Art. 90 Il ricovero e la collocazione negli spazi appositi sono a cura della Società. La stessa si riserva il diritto di variare la postazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso alcuno.

Art. 91 Il Socio concessionario è tenuto a contribuire alle spese di rimessaggio.

Art. 92 La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi e/o danni ad attrezzature, materiali, parti di corredo od altri depositati all’interno della imbarcazione.

Art. 93 Tutti i materiali di pertinenza delle imbarcazioni di privata proprietà devono essere sistemate all’interno della imbarcazione. Eventuali materiali lasciati nei capannoni e loro anditi verranno considerati di proprietà sociale e come tali utilizzati.

Art. 94 La Società, su richiesta scritta, può concedere lo spazio adatto per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario o di un suo delegato, munito di delega scritta del proprietario al ritiro dell’imbarcazione.

Art. 95 Il personale addetto al cantiere provvede esclusivamente alle operazioni di varo e alaggio, sotto la personale sorveglianza del Socio proprietario o di un suo delegato, munito di delega scritta del proprietario al ritiro della imbarcazione.

Art. 96 Gli eventuali ospiti in ogni caso non possono utilizzare i servizi sociali (spogliatoi, docce, ecc.).

Art. 97 I personale addetto ai cantieri è incaricato di far osservare le disposizioni della Società in materia di orari di uscita e rientro, operazioni di varo e alaggio, divisa sociale, ecc. Sono escluse richieste di prestazioni extra o straordinarie al personale da parte del Socio proprietario.

Art. 98 La mancata osservanza di una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, il comportamento scorretto del Socio proprietario o dei suoi familiari ed ospiti, il mancato rispetto del materiale sociale o di quant’altro esistente nel cantiere, nonché dell’immagine della Società, potranno condurre alla immediata sospensione della concessione senza diritto ad alcuna retrocessione delle quote già pagate.

Art. 99 L’accettazione delle presenti normative e, implicitamente, del Regolamento Generale della R.S.C. Bucintoro, costituisce parte integrante della domanda di ricovero della imbarcazione.

Art. 100 I locali utilizzati dalla Società per la propria attività istituzionale sono coperti da assicurazione contro gli incendi e responsabilità civile verso terzi. I Soci proprietari di imbarcazione ricoverata presso i cantieri sociali sono tenuti alla sua preventiva assicurazione contro i rischi da incendio e danni verso terzi sulla base dei valori ritenuti congrui da parte del proprietario. In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile per eventuali sinistri occorsi alla imbarcazione, al suo armo ad accessori, beni o cose nella stessa contenuti, durante il suo ricovero presso i cantieri sociali. È pure sollevata da ogni e qualsiasi rischio e responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’utilizzo della imbarcazione di proprietà ricoverata. All’atto della domanda di ricovero il Socio sottoscriverà espressa dichiarazione liberatoria in questo senso.

Venezia, 24 ottobre 2020

Allegato 1 al Regolamento Allegato 1 al Regolamento